Covid, lo stop ai pignoramenti al vaglio della Consulta
ROMA - E’ legittimo, in nome dell’emergenza Covid, il blocco delle azioni esecutive e l’annullamento dei pignoramenti già eseguiti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale? Due tribunali (di Napoli e Benevento) e il Tar della Calabria ritengono di no e hanno portato la questione davanti alla Corte costituzionale che il 24 novembre ne discuterà in udienza pubblica.
Lo stop è stato introdotto dal decreto legge numero 34 del maggio 2020 per fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid 19 e assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria per lo svolgimento delle attività connesse all’emergenza. Doveva durare sino alla fine del 2020, ma poi è stato prorogato al 31 dicembre di quest’anno.
Il Tribunale di Napoli, che per primo ha investito la Consulta, sostiene l’illegittimità richiamandosi proprio a una precedente sentenza dei giudici costituzionali del 2013 su una disposizione analoga: allora la Corte indicò, nel limitato orizzonte temporale e in un meccanismo idoneo ad assicurare una
tutela sostanziale equivalente, le condizioni che rendono compatibili con i principi costituzionali il divieto di azioni esecutive e l’inefficacia di procedure pendenti. In questo caso invece, secondo i giudici napoletani, il diritto dei creditori degli enti del Servizio sanitario nazionale viene sottoposto a un sacrificio non bilanciato dalla previsione di un sistema di effettiva tutela equivalente e così si vanificano gli effetti della tutela giurisdizionale, in violazione dell’articolo 24 della Costituzione. Inoltre il legislatore con questa disposizione avrebbe determinato uno sbilanciamento tra le parti del giudizio, in contrasto con l’articolo 111 della Carta.
Questioni condivise dal tribunale di Benevento e dal Tar della Calabria, secondo cui la norma è anche contraria ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza e dunque in contrasto, con l'articolo 3 della Costituzione, soprattutto perchè lesiva delle ragioni di creditori partecipi dell’emergenza.
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