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Dl Calabria, ok della Camera e testo sulle funzioni del commissario al Senato


CATANZARO - E’ passato alla Camera, e dovrà essere ora valutato dal Senato, il decreto Calabria sulla sanità che stabilisce le funzioni del Commissario nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi del piano di rientro, a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento della rete ospedaliera con l’adozione di piani di riorganizzazione per far fronte all’emergenza Covid. Il testo stabilisce le funzioni del Commissario ad acta nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria; a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario con l’adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all’emergenza Covid-19 e ad assicurare l’attuazione delle misure del decreto.

Il commissario potrà nominare Commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria scegliendoli anche nell’ambito dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla

nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria e di gestione aziendale. L’articolo 3 contiene, con riferimento alla Regione Calabria, disposizioni transitorie in materia di: appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale; programma operativo per la gestione dell’emergenza da Covid-19; edilizia sanitaria.

Il Consiglio dei ministri potrà aggiornare il mandato commissariale anche in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta nominato.

Una parte del Dl prevede una deroga, per l’anno in corso, alla disciplina relativa ai termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, a motivo della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale. Viene disposto che, «limitatamente al 2020», le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020. La regione Calabria è al momento l’unica regione interessata dalla disposizione. Vengono poi prorogati i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali.

Gli organi scaduti sono tenuti a in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria.

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